SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

a RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’INTERMEDIARIO 

l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

b. COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO 

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all’Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nell’intestazione e nella SEZIONE I del presente documento. • Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all’Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo. 

 c. LA FACOLTA DEL CONTARENTE  - 

presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

" N.B. un “reclamo” è una dichiarazione d’insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

 • Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi. Un reclamo è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (art. 2, lettera t bis, del regolamento ISVAP) 

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